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IL TEMPIO DELL’UNIVERSITÀ DI STANFORD
Il disegno di legge per disciplinare l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche presentato dal Partito Democratico: una soluzione pasticciata, copiata dalla legge bavarese, decisamente “missionaria” e a favore della chiesa cattolica
Di Aldo Zanca
Il fatto nuovo è che, un po’ per accontentare gli umori filo-clericali che lo percorrono trasversalmente, un po’ per anticipare le mosse di Lega e PdL, un po’ per neutralizzare gli effetti della prossima sentenza della Grande Chambre del Tribunale di Strasburgo, ha presentato un disegno di legge 1) per disciplinare l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La soluzione proposta è quella, piuttosto pasticciata, adot-tata dalla legge bavarese del 1995. Il relatore del ddl osserva: «Dato che i conflitti restano comunque limita-ti non sembra ragionevole allontanarsi eccessivamente dalla normativa attuale, ma limitarsi ad alcune cor-rezioni incrementali». Cioè appesantendola e rendendola più vincolante a favore della chiesa cattolica. In pratica, leggendo il testo 2), offrendo alla presenza confessionale nelle scuole nuovi e più incisivi strumenti di diffusione “missionaria”.
Paragonare iniziative di tal genere alla strategia togliattiana dell’art. 7 della Costituzione è franca-mente del tutto ridicolo. Non c’è oggi nessuna guerra di religione da scongiurare, non c’è da garantire la presenza nello spazio pubblico della chiesa cattolica (anzi!), non ci sono masse egemonizzate dal clero: c’è solo la fregola di compiacere il Vaticano e la gerarchia ecclesiastica, c’è la pulsione masochistica alla genu-flessione e al baciamano verso Sua Santità. È infatti più che probabile che la sentenza di appello a seguito del ricorso presentato dal governo italiano, con gran fragore pubblicitario, non potrà che confermare la precedente sentenza, considerato che la Grande Chambre funziona più come la nostra Corte di cassazione che come la nostra Corte di appello, non essendo sollecitata a riesaminare nel merito il caso ma ad eserci-tare una verifica di legittimità 3). Gli addetti ai lavori questo se l’aspettano e non possono consentire che il campo rimanga occupato da un divieto chiaro e tondo, cui tutti i paesi aderenti al Consiglio d’Europa do-vranno ottemperare 4), malgrado le scomposte ed offensive reazioni di personaggi di rango. Ed è chiaro che questo spianerà la strada ad ulteriori misure in direzione della laicità dello Stato.
L’argine di norme regolamentari, non solo vecchie e anteriori alla Costituzione, ma anche di eviden-te stampo fascista 5), non è più affidabile né credibile ed è per questo che, con una sollecitudine degna di miglior causa, il PD ha pensato ad una norma legislativa, che nei fatti è destinata a lasciare le cose come stanno, ma che in linea di principio rafforza le trincee clericali. Tali norme sono state pervicacemente consi-derate vigenti, ma in realtà esse sono da considerarsi tacitamente cancellate da ripetute pronunzie della Corte costituzionale (n. 925/88; 203/89; 259/90; 195/93; 440/95; 329/97). In particolare, con la sentenza n. 203 del 1989 la Corte costituzionale ha affermato che la Costituzione contiene il principio di laicità negli ar-ticoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20. Quindi, almeno dall’Accordo del 1984 per la modifica del Concordato del 1929 lo Stato italiano avrebbe dovuto assumere una posizione di assoluta equidistanza nei confronti di tutte le con-fessioni religiose, indipendentemente dalla considerazione quantitativa dei loro aderenti, e, di conseguen-za, disporre la rimozione del crocifisso da tutti i luoghi pubblici.
Non solo ciò non è avvenuto, ma da allora ad oggi sono state attuate misure, perlopiù con procedu-re niente affatto trasparenti, che hanno ulteriormente ampliato i favori e i privilegi già concessi alle gerar-chie ecclesiastiche italiane. Non mancano le ricerche e la documentazione per confermare questo. Una leg-ge sull’esposizione del crocifisso andrebbe in questa direzione e sarebbe una copertura incomparabilmente più forte delle circolari e dei decreti degli anni Venti del secolo scorso.
Non stiamo qui a discutere della bontà o dell’opportunità del regime concordatario. Intanto c’è e ce lo dobbiamo sopportare, con la consapevolezza che nel caso italiano esso si configura come un trattato in-ternazionale tra due Stati sovrani (il che, peraltro, crea il bel pasticcio tra il piano della tutela degli interessi temporali e il piano della tutela del sentimento religioso). Qui ci interessa richiamare l’attenzione che, nel caso, siamo del tutto fuori dall’obbligo da parte dello Stato italiano di onorare le clausole del concordato. Infatti, nel corso delle polemiche che si sono scatenate a seguito della sentenza del Tribunale di Strasburgo, dagli esponenti avveduti di parte vaticana questo argomento non è stato minimamente sollevato. Si è inve-ce chiesto allo Stato italiano di far valere le sue disposizioni. E adesso l’iniziativa del PD rientra nella potestà dello Stato italiano di intervenire o di non intervenire unilateralmente nella materia. Cioè: esso ha deciso unilateralmente di essere parte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Strasburgo, ha deciso unilateralmente di presentare ricorso, ha (forse) deciso unilateralmente di darsi una legge in materia, senza che vi fosse mini-mamente obbligato dalle clausole concordatarie.
Nell’Università di Stanford in California c’è un ambiente del tutto privo di qualsiasi simbolo. Per il cristiano esso è una chiesa, per l’ebreo una sinagoga, per il musulmano una moschea, per l’agnostico e l’ateo un luogo per il raccoglimento. Lì la laicità e la religiosità sono compagni fraterni.
NOTE
1) Disegno di legge N. 1947, presentato al Senato il 18 dicembre 2009, “Norme generali sulla affissione di crocifissi nelle aule scolastiche sulla base del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, in analogia alla legislazione bavarese e alla giurisprudenza castigliana”.
Art. 1.
1. In considerazione del valore della cultura religiosa, del patrimonio storico del popolo italiano e del contributo da-to ai valori del costituzionalismo, come segno del valore e del limite delle costituzioni delle democrazie occidentali, in ogni aula scolastica, con decisione del dirigente scolastico, è affisso un crocifisso.
2. Se l’affissione del crocifisso è contestata per motivi religiosi o di coscienza dal soggetto che ha diritto all’istruzione, ovvero dai suoi genitori, il dirigente scolastico, sulla base del principio di autonomia scolastica, nel ri-spetto dei principi di tutela della privacy e di non discriminazione nonché tenendo conto delle caratteristiche della comunità scolastica, cerca un accordo in tempi brevi, anche attraverso l’esposizione di ulteriori simboli religiosi.
3. Qualora non venga raggiunto alcun accordo ai sensi del comma 2, nel rispetto dei principi di cui al medesimo comma 2, il dirigente scolastico adotta, previo parere del consiglio di circolo o di istituto, una soluzione che operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e di coscienza di tutti gli alunni della classe coinvolti e che realizzi il più ampio consenso possibile.
Peraltro l’accesso alla Grande Chambre non è automatico: «Un collegio di cinque giudici della Grande Camera acco-glie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale» (art. 43 CEDU).
A prescindere dai (numerosi) casi di mancata applicazione delle sentenze della Corte di Strasburgo, l’art. 46 della CEDU recita: «Le alte Parti Contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controver-sie nelle quali sono parti». Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore in data 1° dicembre 2009, vincola ancora di più gli Stati. Infatti, il nuovo art. 6 del Trattato UE prevede l’adesione dell’Unione europea alla CEDU, ribadendo che i diritti fondamentali, in essa garantiti, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
Cfr. le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione n. 68 del 22 novembre 1922 e n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 nonché l’articolo 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924 e l’articolo 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928.
(5-2-2010) |