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ANTONIA SANI, NON GIOVANO LE IMPRECISIONI DE “LA REPUBBLICA” SULLA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO SUGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE

In riferimento ad un articolo uscito su La Repubblica del 13 u.s., dal titolo GELMINI VUOLE VOTO DI RELIGIONE, abbiamo ricevuto dalla prof. Antonia Sani le precisazioni che riportiamo di seguito.

Per leggere l’articolo in questione andate nella rubrica RING di Italialaica

Il giudizio per l'insegnamento della religione cattolica in luogo dei voti risale alla legge 824 del 1930, ripresa testualmente nel T.U. della legislazione scolastica D.lvo 297 del 1994. È evidente che non è sufficiente passare dal giudizio ai voti per fare di un insegnamento confessionale facoltativo una "materia come le altre". Quei voti non potrebbero comunque MAI essere computati...ma la confusione sarebbe grande e a tutto vantaggio dei docenti di religione cattolica che si sentirebbero spalleggiati nella loro pretesa.

Purtroppo bisogna notare che il comunicato di Repubblica non è esente da errori, che in questo momento non giovano.

Contrariamente a quanto afferma Repubblica, il TAR del Lazio NON HA AFFATTO DETTO CHE I DOCENTI DI R.C. SONO ESCLUSI DALLO SCRUTINIO! Il TAR Lazio ha semplicemente ribadito che qualora il voto del docente di r.c. si dimostri determinante allo scrutinio finale per promozioni o bocciature, non viene calcolato ma diviene un giudizio motivato da iscrivere nel verbale ( DPR 202/1990). Al fine di evitare discriminazioni il TAR Lazio ha del pari stabilito l'esclusione dei docenti di r.c. dall'attribuzione del credito scolastico ( che è altra cosa dallo scrutinio!). Antonia Sani



(16-10-2009)